Amministrazione trasparente
Società Trasparente è la sezione del sito di Equa dedicata alla libera consultazione, da parte di cittadini e amministrazioni pubbliche, delle informazioni che riguardano l’Organizzazione e le sue attività, consultabili direttamente, senza alcuna necessità di essere identificati tramite nome utente e password.
Le informazioni pubblicate sono in continuo aggiornamento secondo le disposizioni delle seguenti normative nazionali e regionali:
- D.Lgs. n. 33/2013 (art 2-bis, comma 3), successivamente modificato dal D.Lgs. n. 97/2016;
DGR 1046/2018 Regione Lombardia (par. 4.3.1 “Obblighi di pubblicità D.Lgs. 33/2013 enti privati accreditati a contratto”)
Il Responsabile della trasparenza è il Rappresentante Legale della Cooperativa, Dott.ssa Sara Mariazzi.
La nuova Responsabile Protezione dati è la dott.ssa Federica Serafini reperibile all’indirizzo privacy@equacooperativa.it
Nomina Organismo Indipendente di Valutazione
Da verbale del 10.06.2024: “Prende la parola l’organismo di vigilanza, il quale spiega come l’a.n.a.c. richieda che la cooperativa assolva degli obblighi di pubblicazione sul sito di documenti e di materiali meglio specificati nei propri pareri; l’a.n.a.c. impone che l’adempimento sia svolto dall’organismo indipendente di valutazione, che è tipico degli enti pubblici e che quelli privati non hanno; per ovviare all’assenza di un o.i.v. negli enti privati, l’a.n.a.c. ha previsto che questa funzione possa essere svolta o dall’organismo di vigilanza o dal presidente del collegio sindacale; sentiti i due professionisti, la cooperativa delibera di conferire le funzioni di organismo indipendente di valutazione e di occuparsi quindi degli obblighi di pubblicazione e di attestarne il corretto assolvimento all’organismo di vigilanza in carica.“
Le segnalazioni relative alla mancata pubblicazione di atti o documenti di cui è prevista la pubblicazione obbligatoria dal D.Lgs. 33/2013 nella sezione Società Trasparente possono essere inviate all’indirizzo di posta elettronica segreteria@equacooperativa.it senza alcuna formalità.
Attraverso tale indirizzo di posta elettronica non verranno fornite risposte a quesiti o richieste di informazioni di carattere generale.
- BILANCIO SOCIALE
- BILANCI DI ESERCIZIO
- CARTE DEI SERVIZI
- LISTE DI ATTESA
- ACCESSO CIVICO
- COSTI CONTABILIZZATI
- GRADO DI SODDISFAZIONE
- NOMINA ODV
L’Accesso civico semplice e quello generalizzato è il diritto di chiunque, senza necessità di indicare il motivo, di richiedere documenti, informazioni o dati in possesso della Congregazione rispetto al ramo RSA, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.
Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall’organizzazione per la riproduzione su supporti materiali.
Come fare
La richiesta di accesso può essere inoltrata compilando una semplice richiesta nel quale occorre:
- indicare i dati della persona richiedente: cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo
- indicare il tipo di accesso richiesto
- definire con precisione i dati, le informazioni o i documenti che si vuole richiedere
- allegare copia del proprio documento d’identità.
Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.
Accesso civico semplice
È il diritto a visualizzare, consultare e scaricare tutti i documenti e i dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione sul sito.
Tabella riassuntiva degli obblighi di pubblicazione
(ai sensi di:
- art. 2 bis comma 3 del d.lgs. 33/2013 – e nello specifico artt. 29, 32, comma 1 e art. 35 d.lgs. 33/2013;
- alle Linee guida ANAC approvate con deliberazione n. 1134/2017 e Allegato 1 delle stesse;
- DGR 1046/2018 Regione Lombardia)
A seguito di richiesta di accesso civico, l’amministrazione provvede a:
- pubblicare sul sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto (se soggetto ad obbligo di pubblicazione).
- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale.
- se l’informazione o il dato, sono già stati precedentemente pubblicati, indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il materiale.
Accesso generalizzato
È il diritto di richiedere ulteriori documenti e dati in possesso dell’Ente oltre quelli su cui già vige l’obbligo di pubblicazione.
A seguito di richiesta di accesso generalizzato, l’organizzazione provvede a:
- individuare gli eventuali soggetti controinteressati e a informarli (con raccomandata A/R o per via telematica) della richiesta di accesso presentata
- identificare i documenti e di dati richiesti, se possibile
- concludere il procedimento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, inviando il materiale richiesto o motivando in un apposito provvedimento il diniego, il differimento o la limitazione all’accesso.
I controinteressati possono presentare una motivata opposizione all’accesso entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.
Durante tale periodo il termine per la conclusione del procedimento è sospeso.
Nonostante l’opposizione dei controinteressati, l’organizzazione può comunque decidere di accettare la richiesta di accesso generalizzato, se non ravvisa alcun pregiudizio concreto alla tutela di interesse pubblici o privati.
Rifiuto all’accesso
Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall’articolo 5-bis introdotto dal D.Lgs 97/2016.
Richiesta di riesame
Nei casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta entro 30 giorni, il richiedente può presentare richiesta di riesame all’organizzazione che decide con provvedimento motivato, entro il termine di 20 giorni.
Se l’accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all’articolo 5-bis, comma 2, lettera a), l’organizzazione provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l’adozione del provvedimento da parte dell’organizzazione è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti 10 giorni. Avverso la decisione dell’amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella dell’organizzazione, il richiedente può proporre ricorso al TAR (art. 116 d.lgs 104/2010) o presentare ricorso al difensore civico competente per ambito territoriale. Il ricorso va notificato anche all’amministrazione interessata. Il difensore civico si pronuncia entro 30 giorni dalla presentazione del ricorso.
Normativa
Art. 5, c. 1 e 2, d.lgs. n. 33/2013 (così come modificati dal d.lgs 97/2016)”
Circolare informativa whistleblowing
In questa sezione potete trovare tutte le informazioni riguardo la procedura whistleblowing.
Child Safeguardian Policy
La Child Safeguardian Policy di Equa è un documento che stabilisce politiche, procedure e pratiche per prevenire danni e abusi ai minori coinvolti nei suoi servizi e progetti.
Adempimenti
* Registro accessi: al 30/05/2022 non risultano richieste di Accesso Civico.
* Class Action: al 30/05/2022 non sono state presentate richieste risarcitorie.